La Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23, art. 15 prevede che “tutte le strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, hanno l’obbligo di rendere pubblico quanto percepito”. In particolare, le persone giuridiche adempiono al predetto obbligo pubblicando, sui propri siti internet, i bilanci annuali dei cinque anni successivi all’erogazione del finanziamento.